OIio vergine d’oliva venduto come extravergine?

olio evoMovimento Consumatori ha inviato una segnalazione all’Antitrust, perché accerti se alcuni produttori di olio d’oliva abbiano posto in essere una pratica commerciale scorretta, dichiarando in etichetta come extra vergine, olio vergine d’oliva.

La segnalazione prende le mosse da una recente indagine svolta dalla rivista il Salvagente che ha messo sotto la lente di ingrandimento quindici marche di olio extra vergine di oliva. Di tali miscele di olio (dichiarato extravergine), ben sette, non sarebbero, in realtà tali. Nessun danno alla salute, si intende, ma si acquista un prodotto che certamente non vale il prezzo pagato.

Questa indagine, pubblicata a maggio 2021, ha un antecedente in un’altra indagine, pubblicata sempre dalla stessa rivista, nell’anno 2015, quando gli stessi dubbi furono sollevati con riferimento ad alcune etichette di olio extravergine (evidenziando come alcune miscele non risultassero, dalle analisi effettuate, come olio extravergine). Da quelle analisi, presero spunto alcuni provvedimenti dell’Agcm (in parte poi annullati dalla Giustizia Amministrativa).

La valutazione circa l’attribuzione della qualifica di olio extravergine di oliva, viene fatta sulla base di tanti fattori, e quello risultato non sufficiente per l’attribuzione della qualifica di extravergine, è stato la “prova d’assaggio” (panel test). E’ bene specificare che un olio per essere definito e venduto come extravergine, deve rispettare, i parametri chimici previsti dalla normativa e superare la prova del panel test, obbligatoria per legge dal 1991. Lungi dall’essere una prova “soggettiva”, l’importanza del “panel test”, è stata di recente ribadita da una recente sentenza del Consiglio di Stato del 20 novembre 2020, laddove la Giustizia Amministrativa, ha ribadito l’attendibilità e l’oggettività del panel test, ritenendo la suddetta prova organolettica come “essenziale per la corretta classificazione degli oli”.

Movimento Consumatori – che si sta occupando del tema insieme al Movimento Terra è vita Vento del Sud – vuole quindi portare all’attenzione dell’Autorità, quanto segnalato dalla rivista, al fine di verificare se, come affermato da Il Salvagente, sugli scaffali dei supermercati, il consumatore corra il rischio di acquistare come extravergine, un semplice olio vergine di oliva. Se così fosse, è evidente, si assisterebbe ad una pratica commerciale scorretta, da qualificare come vendita negli scaffali, di un prodotto privo degli elementi pubblicizzati in etichetta e nelle campagne pubblicitarie.




RC Auto. Antitrust estende l’oggetto dell’indagine già avviata su segnalazione di Movimento Consumatori

Ulteriori pratiche commerciali di Unipolsai, quali mancata o ritardata offerta di pagamento, difficolta’ di contatto con il liquidatore e mancato riscontro sullo stato della pratica.

A seguito della denuncia di Movimento Consumatori, che ha dato avvio lo scorso novembre al procedimento di indagine dell’Agcm sulle pratiche di alcune imprese dirette ad ostacolare o ritardare l’accesso agli atti della procedura di risarcimento da parte dei danneggiati, l’Autorità di controllo nell’adunanza del 13 aprile 2021 ha deliberato l’estensione del procedimento ad altri comportamenti di Unipolsai.

L’Antitrust, infatti, in seguito alle evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria, ha ritenuto di estendere l’oggetto dell’indagine anche ad altri presunti “comportamenti posti in essere da Unipolsai consistenti nell’imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC Auto, quali il mancato rispetto dei termini di legge fissati dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private per l’espletamento della procedura liquidativa, il mancato riscontro a richieste provenienti da consumatori anche tramite il canale telefonico in merito allo stato della pratica, nonché la sussistenza di difficoltà nella presa dei contatti con il liquidatore”.

“Queste condotte” – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale Movimento Consumatori – sommate a quelle già segnalate da MC e consistenti nell’imposizione di ostacoli all’esercizio dell’accesso agli atti nonché alla mancata indicazione dei criteri di quantificazione del danno o delle motivazioni di diniego del risarcimento, dilatano i tempi di liquidazione, rappresentano un impedimento al risarcimento integrale del danno nei termini di legge e ledono i diritti del consumatore inducendolo a compiere scelte commerciali che altrimenti non avrebbe preso. Movimento Consumatori esprime soddisfazione per l’ulteriore intervento dell’Antitrust e continuerà a seguire, come parte attiva, il procedimento”.




Costa Crociere

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione pari a due milioni di euro  a COSTA CROCIERE S.p.A.  in seguito all’accertamento di una  pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21, 22, 24 e 25 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

In particolare, il professionista, in occasione della vendita e organizzazione di due crociere denominate rispettivamente “neoRiviera” “Paradisi sul mare”, non ha fornito ai consumatori una  informazione corretta e tempestiva circa lo stato di emergenza sanitaria in Madagascar, frapponendo inoltre ostacoli all’esercizio dei diritti dei consumatori connessi alle variazioni del programma di viaggio.

Costa Crociere, infatti, a seguito dell’epidemia di peste verificatasi in Madagascar a partire dall’agosto 2017, ha modificato gli scali previsti nel programma delle crociere interessate, con partenza rispettivamente ad ottobre e dicembre 2017, senza darne tempestiva comunicazione ai consumatori, i quali sono stati informati della necessità di variare l’iter di viaggio originariamente previsto, nel primo caso, a partenza avvenuta, nel secondo, a ridosso della data di partenza. La tempistica e le modalità con cui sono state comunicate le variazioni di programma hanno di fatto ostacolato la facoltà di scelta dei consumatori, i quali avrebbero avuto il diritto di decidere se recedere dal contratto o fruire della crociera senza le previste tappe in Madagascar, in questo caso con una congrua riduzione del prezzo.

Costa Crociere, al contrario, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di rendere edotti i consumatori, fin dal primo contatto e in ogni caso prima della partenza, della situazione di rischio sanitario esistente nei paesi oggetto delle mète turistiche pubblicizzate. Costa Crociere, invece, ha continuato a pubblicizzare e vendere le crociere in questione, comprensive delle tappe in Madagascar, anche a seguito della diffusione dei comunicati sull’emergenza sanitaria da parte delle autorità locali e del Ministero della Salute, senza avvertire i consumatori di una possibile variazione del programma di viaggio.

Fonte: AGCM

Testo del provvedimento pdf




Blue Panorama Airlines

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria avviata nei confronti del vettore aereo Blue Panorama Airlines S.p.A. accertando una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

In particolare, la condotta accertata ha riguardato l’applicazione ai consumatori di una penale – consistente, in un primo tempo, nel pagamento di nuovo biglietto per poter usufruire del servizio già acquistato e, successivamente, di una fee di 50 euro per tratta – a fronte della non corretta registrazione in sede di prenotazione del nominativo del passeggero, specificamente per l’ipotesi di omissione dell’eventuale secondo/terzo nome o cognome oppure nel caso di alterazione/mancanza di alcune lettere.

La richiesta della suddetta penale, che avveniva direttamente in aeroporto, nell’imminenza del volo e a pena di divieto d’imbarco, è risultata sostanzialmente indipendente da esigenze di sicurezza della circolazione aerea. Peraltro, il vettore non forniva alcuna informazione preventiva circa le conseguenze dell’incompleta annotazione del nominativo in sede di prenotazione; inoltre, in alcuni casi tale difformità è derivata dalle stesse caratteristiche del sistema di acquisto on line della Compagnia – avuto riguardo al limitato spazio disponibile per l’inserimento di tutti i nomi/cognomi dei viaggiatori – o a causa del disallineamento tra le interfacce operative con i siti internet di taluni intermediari di vendita.

Nel valutare la gravità della violazione per irrogare una sanzione di 1 milione di euro, l’Autorità ha tenuto conto della diffusività della condotta che ha interessato un numero elevatissimo di consumatori e delle evidenze istruttorie da cui emergeva il chiaro obiettivo di incrementare i ricavi aziendali.

Nel corso del procedimento, l’Autorità si avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

fonte: AGCM

Testo del provvedimento pdf

 




Fatturazione a 28 giorni. MC: appello agli operatori

Movimento Consumatori chiede agli operatori di non impugnare la nuova delibera AGCOM ma di renderla l’occasione per voltare pagina: dite la verità agli azionisti e ai clienti.

 L’Agcom ha deciso ieri che entro il 31 dicembre 2018 Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb dovranno restituire in bolletta i giorni illegittimamente erosi agli utenti con le fatture a 28 giorni. Il calcolo dei giorni di servizio che ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura dovrà riguardare il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile.

Tempo fa, l’Agcom aveva diffidato gli operatori a far venir meno gli effetti dell’illegittima fatturazione a 28 giorni delle bollette emesse successivamente al 23 giugno 2017. Dopo le indicazioni del Tar del Lazio, che chiedeva di contemperare i diritti degli utenti con le esigenze di sostenibilità economico-finanziaria da parte delle aziende, l’Autorità ha ora stabilito il nuovo termine entro cui gli operatori dovranno ottemperare a quanto richiesto nei provvedimenti di diffida.

“Ci appelliamo a tutti gli operatori telefonici attivi in Italia – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento Consumatori – perché accettino e adempiano a quanto sancito dall’Agcom con la delibera di ieri senza impugnarla al Tar. Riconoscano questa delibera come ragionevole e colgano l’occasione per interrompere un braccio di ferro senza frontiere con consumatori,  associazioni di consumatori, autorità di controllo e parlamento che dura ormai oltre ogni ragionevole previsione. Cogliete l’occasione, dite ai vostri azionisti che questa battaglia non la vincerete mai e smettete di resistere anche in tutti i giudizi in cui la nostra associazione vi ha legittimamente e vittoriosamente coinvolti (vedi l’articolo: Tribunale di Milano conferma che la fatturazione a 28 giorni è illegittima). Iniziate una nuova stagione all’insegna del rispetto della concorrenza e dei vostri clienti o sarà davvero il segno che con un unico operatore pubblico in regime di monopolio stavamo molto, ma molto meglio”.




Fatturazione a 28 giorni. Indagine MC.

I CINQUE OPERATORI PRINCIPALI NON RISPETTANO DIRETTIVE AGCOM.

AL VIA AZIONI INIBITORIE.

Movimento Consumatori ha svolto un’indagine per verificare quanti tra gli operatori di telecomunicazione rispettino la disciplina contenuta nella delibera dell’Agcom 121/17, ai sensi della quale “per la telefonia fissa, la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest’ultima”.

Tra le centinaia di nominativi presenti nell’elenco pubblico tenuto dall’Agcom, sono stati selezionati/individuati solo gli operatori che erogano servizi in forma societaria e all’interno di questa lista ristretta, sono state controllate tutte le offerte attualmente in vigore o che lo saranno a breve.

I risultati dell’indagine hanno confermato che su 29 operatori ufficiali, solo cinque non si sono uniformati alle indicazioni dell’Autorità.

Si tratta dei cinque player più importanti, TIM, Wind-Tre, Fastweb, PosteMobile e Vodafone, proprio le imprese in relazione alle cui offerte l’Agcom ha emanato la delibera 121/17, e nei cui confronti di recente ha avviato un procedimento per l’irrogazione di sanzioni, vista la loro mancata ottemperanza alla richiesta di modificare il sistema di fatturazione.

In attesa di intervenire ad adiuvandum nel procedimento sorto avanti al Tar Lazio, a seguito del ricorso promosso dagli operatori “riottosi”, nei giorni scorsi MC ha inviato alcune diffide collettive dirette a fermare immediatamente la fatturazione a 28 giorni per i contratti relativi alla fornitura del servizio di telefonia fissa. L’associazione ha contestato i medesimi comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori anche a Sky che proprio da domenica 1° ottobre modificherà la propria fatturazione, oggi mensile, prevedendo la periodicità di 28 giorni.

“Si tratta – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale MC – di una pratica commerciale gravissima e sfacciata in aperta e dichiarata violazione delle norme vigenti che comporta un illegittimo e mascherato aumento dei costi dei servizi di oltre l’8% per milioni di consumatori. La circostanza che tutti i maggiori operatori destinatari delle nostre diffide abbiano simultaneamente deciso di modificare la periodicità della fatturazione e di non rispettare le prescrizioni dell’Agcom integra non solo gli estremi della pratica commerciale scorretta, ma è indice di un comportamento anticoncorrenziale a danno di milioni di consumatori sul quale potrebbe essere opportuna un’attenta indagine dell’Antitrust. Le compagnie di telecomunicazioni non possono cercare di far quadrare i loro bilanci con comportamenti così scorretti e privi di ogni trasparenza”.

Il Movimento Consumatori ha diffidato TIM, Wind-Tre, Fastweb, PosteMobile, Vodafone e Sky a ristabilire la fatturazione mensile e a restituire quanto indebitamente ricevuto con la fatturazione a 28 giorni. Se entro 15 giorni le compagnie telefoniche non cesseranno questo comportamento, Movimento Consumatori avvierà i giudizi cautelari per ottenerne in via d’urgenza dai tribunali l’immediata cessazione.