Direttiva Omnibus: importanti novità per i consumatori!

Dal 2 aprile entrerà in vigore la Direttiva UE 2019/2161 c.d. “Direttiva Omnibus” che introduce nuove disposizioni per rafforzare la tutela dei consumatori in caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.

Importanti novità per i consumatori.

Ecco alcuni dei miglioramenti principali che il decreto ha introdotto:

Maggiore trasparenza per quanto riguarda i saldi: se un’azienda sta pubblicizzando uno sconto su un prodotto, deve mostrare il prezzo più basso che ha praticato per quel prodotto nei 30 giorni precedenti.

Pratiche commerciali scorrette: un prodotto venduto in uno Stato membro dell’Unione Europea deve essere identico a quello venduto in un altro Stato membro. Non può essere venduto con lo stesso nome se la composizione o le caratteristiche sono significativamente diverse (c.d. dual quality).

Sanzioni più severe: l’importo massimo delle sanzioni che l’autorità per la concorrenza e il mercato può infliggere per pratiche commerciali scorrette passa da 5 a 10 milioni di euro. In caso di violazioni transfrontaliere o diffuse, la sanzione massima sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti. Viene inoltre introdotta una sanzione di 10 milioni di euro per le aziende che non rispettano i provvedimenti dell’autorità.

In caso di clausole vessatorie le sanzioni sono armonizzate a livello europeo e i consumatori lesi potranno adire il giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno subito.

Infine vengono introdotte maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste o escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni.




Rivolgiti a Movimento Consumatori per assistenza con buoni fruttiferi postali

I buoni postali sono una delle modalità di risparmio preferite dai consumatori italiani. I buoni sono collocati da Poste Italiane S.p.A. su incarico dell’emittente Cassa Depositi Prestiti S.p.A., società pubblica di riferimento dello Stato.In alcuni casi, i buoni sono stati emessi in modo irregolare, oppure hanno subìto delle modifiche in corso d’opera che hanno fortemente diminuito la redditività promessa all’epoca.

Migliaia di consumatori possiedono buoni postali, ma quando si presentano per il rimborso scoprono di non poterli più incassare oppure di aver diritto ad un importo inferiore rispetto a quanto indicato sul titolo.

In alcuni casi l’Arbitro Bancario Finanziario condanna Poste Italiane al rimborso integrale, mentre in altri casi può essere necessario l’accertamento giudiziale.

Per chi volesse è possibile rivolgersi a Movimento Consumatori Sezione di Milano al numero  02 80583136 o scrivendo a info@movimentoconsumatorimilano.it

 Guarda il nostro webinar dedicato all’argomento




Serie A. Dopo gli esposti del Movimento Consumatori l’Antitrust accerta clausole vessatorie in abbonamenti e biglietti di nove società

I club sono Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. 

Movimento Consumatori ha dato l’avvio ai procedimenti Antitrust dopo aver ricevuto centinaia di richieste di assistenza per ottenere rimborsi da parte dei tifosi, a seguito della chiusura di curve e degli stadi di Torino e di Milano, in occasione delle partite della Juventus contro Genoa e Napoli e dell’Inter contro il Napoli.

MC ha infatti riscontrato l’esistenza di clausole nei contratti di abbonamento in contrasto con il Codice del consumo, ha inviato 16 diffide ad altrettanti club (ottenendo da alcuni l’adeguamento delle condizioni generali di contratto) e ha promosso numerose azioni inibitorie collettive, tra le quali quella conclusa vittoriosamente con la condanna della SS Lazio con l’Ordinanza 24 giugno 2019 emessa dal Tribunale di Roma.

L’Agcm ha accertato per Atalanta Genoa, Inter, Roma, Juventus e Lazio, la vessatorietà di alcune clausole nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società. Il Cagliari ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili.

“La necessità sostenuta dalle società – spiega Marco Gagliardi del Servizio legale MC – di tutelarsi contro l’abuso che potrebbe derivare dal riconoscimento del diritto di rimborso da parte di tifosi responsabili di comportamenti scorretti tali da determinare provvedimenti di chiusura dello stadio o di alcuni suoi settori, non può giustificare una compressione collettiva e indiscriminata dei diritti di tutti gli altri tifosi non responsabili di quei comportamenti. In tal senso, appare corretta l’esclusione, adottata nei contratti di altre società di Serie A, del rimborso solo per i tifosi che abbiano contribuito con il proprio comportamento a determinare la chiusura dello stadio”.

L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato sulle homepage dei siti Internet delle nove società un estratto dei provvedimenti.

Per info e assistenza telefonare allo 02 80583136 o scrivere un’email all’indirizzo info@movimentoconsumatorimilano.it




Estinzione anticipata prestiti: Condannate anche Compass, Futuro e Agos grazie a azioni collettive MC

Il tribunale di Milano ha accolto tre ricorsi presentati da Movimento Consumatori e ha accertato la nullità delle clausole contrattuali utilizzate da Compass, Futuro e Agos fino al mese di aprile 2020 che regolano l’estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori e che prevedono la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti. Il tribunale, con tre provvedimenti in via d’urgenza, in sede di reclamo, ha affermato l’applicabilità della sentenza Lexitor della Corte di giustizia dello scorso 11 settembre per tutti i contratti stipulati a partire da settembre 2010 e fino a dicembre 2019.

Nel corso del giudizio, le società finanziarie hanno sostenuto l’inapplicabilità della sentenza della Corte di giustizia per tutte le estinzioni anticipate precedenti al 5 dicembre 2019, data in cui la Banca d’Italia ha emanato una circolare che invitava gli intermediari ad adeguarsi al diritto europeo. Il tribunale di Milano, confermando quanto già deciso dal tribunale di Torino, ha inibito alle tre società il comportamento illegittimo consistente nella riduzione dei soli costi recurring (ovvero correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso dell’intero rapporto) e non del costo totale del credito comprensivo delle spese fisse, di istruttoria finanziate, dei costi up-front o istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito, in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori prima del 4 dicembre 2019.

Nei prossimi 60 giorni, le società finanziarie dovranno comunicare l’illegittimità delle clausole e i diritti dei consumatori ad ottenere la restituzione dei costi up-front con una pubblicazione sui loro siti Internet e con una comunicazione indirizzata a tutti i clienti.

“Le ordinanze del tribunale di Milano, che arrivano dopo quella del tribunale di Torino con cui abbiamo ottenuto a settembre scorso la condanna di Santander – afferma Paolo Fiorio, legale che ha assistito l’associazione nel giudizio – potranno portare significativi benefici a decine di migliaia di consumatori. Auspichiamo che Compass, Futuro e Agos ottemperino al più presto ai provvedimenti del tribunale e rimborsino volontariamente tutti i consumatori. In caso contrario, avvieremo una class action”.

“In forza di queste ordinanze – spiega Alessandro Mostaccio, segretario generale MC – gli intermediari non hanno più alibi e sono chiamati a rimborsare i consumatori che hanno estinto i prestiti prima del 5 dicembre 2019. Riteniamo che ci si trovi di fronte ad un comportamento coordinato illegittimo e anticoncorrenziale da parte delle società finanziarie e per questo chiederemo l’intervento dell’Antitrust. Al più presto inoltre auspichiamo che la Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di tutela della clientela prenda una posizione chiara in merito, obbligando tutti gli intermediari ad ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia anche per le estinzioni precedenti alla propria circolare del dicembre 2019”.

L’ordinanza del tribunale di Milano su Compass

L’ordinanza del tribunale di MIlano su Futuro

L’rodinanza del tribunale di Mliano su Agos




Cancellazione voli Alitalia: Movimento Consumatori invia esposto all’Antitrust

Movimento Consumatori ha inviato un esposto all’Antitrust affinché valuti la legittimità della procedura di gestione e delle comunicazioni di cancellazioni di voli Alitalia.

Sono infatti pervenute all’Associazione numerose segnalazioni di consumatori ai quali la compagnia ha reso nota la cancellazione di voli “a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e ai conseguenti provvedimenti di restrizione relativi agli spostamenti decisi dalle autorità nazionali e internazionali”. Con la stessa comunicazione veniva richiesto di “riprogrammare” il viaggio contattando un numero verde entro 5 giorni, a pena della “cancellazione” della prenotazione, senza alcuna ulteriore informazione sui diritti del passeggero al rimborso e all’eventuale diritto alla compensazione pecuniaria, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 261 del 2004.

A seguito del DPCM dell’11 giugno 2020, tuttavia, si è introdotta la possibilità per i vettori aerei di non mantenere il distanziamento di un metro tra i passeggeri e, a partire dal 3 giugno, sono state rimosse le restrizioni alla circolazione all’interno del territorio nazionale e nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord.

Come anche rilevato dall’ENAC che ha aperto un procedimento sanzionatorio nei confronti delle compagnie che adducono come motivazione delle cancellazioni “l’emergenza sanitaria”, le cancellazioni non possono limitare i diritti dei passeggeri, in particolare prevedendo – in alternativa al rimborso e alla compensazione pecuniaria – l’assegnazione di un voucher in alternativa al rimborso.

Secondo quanto riferito dai passeggeri destinatari della comunicazione il call center messo a disposizione da Alitalia non era raggiungibile.

“Riteniamo che la compagnia di bandiera abbia posto in essere una pratica commerciale scorretta – afferma Marco Gagliardi del Servizio Legale di MC – in quanto non ha reso informazioni corrette sui diritti dei passeggeri che oggi hanno diritto a quanto previsto dalla normativa comunitaria. Auspichiamo che l’Antitrust apra urgentemente un procedimento e che in questo clima di incertezza inibisca comportamenti analoghi, posti in essere anche da parte di altre compagnie”.

Per segnalazioni di pratiche commerciali scorrette, l’associazione invita i consumatori a scrivere alla email rimborsi@movimentoconsumatori.it




FIR: nuova proroga dei termini di scadenza per l’invio delle domande

Per gli azionisti e titolari di obbligazioni subordinate emesse da banche in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 (Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate, vedi sezione FIR) secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia il termine per il deposito della domanda di indennizzo sulla piattaforma gestita dalla Consap è prorogato dal 18 aprile 2020 al 18 giugno 2020.

Altra novità introdotta dal decreto è la previsione di un anticipo, prima del pagamento integrale successivo al piano di riparto previsto dalla l. 158/2018 (art. 1 c. 493 e ss.), sia a favore degli azionisti che degli obbligazionisti, nel limite massimo del 40% dell’importo deliberato dalla Commissione tecnica, successivamente alla chiusura dell’istruttoria sulla pratica. E’ dunque prevista la “possibilità” di ottenere il 40% (i) del 30% di quanto investito nelle azioni e (ii) del 95% di quanto investito nelle obbligazioni subordinate.

Ricordiamo che è possibile avvalersi dell’attività dei legali incaricati dalla nostra associazione di assistere gli azionisti delle Banche venete sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. Per qualsiasi informazione e per prendere appuntamento per la verifica della documentazione è possibile chiamare il numero 02.80583136.