Turismo in Egitto, ecco come annullare il viaggio e chiedere il rimborso

Di fronte alla drammatica situazione che da settimane sconvolge l’Egitto il pensiero va innanzitutto alla popolazione che ne è vittima.

Il nostro ruolo di associazione di consumatori ci impone tuttavia di occuparci anche degli effetti collaterali che coinvolgono i turisti italiani.

Come è noto, dopo i tragici fatti del 14 agosto, con centinaia di morti e feriti nelle piazze di diverse città, soltanto nel pomeriggio del 16, con colpevole ritardo, il nostro Ministero degli Esteri ha “sconsigliato” le partenze per tutto l’Egitto, mentre in precedenza il parere negativo era limitato soltanto ad alcune aree del Paese e non comprendeva le località sul mar Rosso.

I comunicati ufficiali del Ministero degli Esteri sono reperibili sul sito www.viaggiaresicuri.it. Il fatto che la Farnesina consigli di non recarsi in Egitto è uno dei casi che giustificano la risoluzione del contratto di viaggio per causa di forza maggiore.

La risoluzione del contratto dà diritto di ottenere la restituzione di tutte le somme versate e l’annullamento del viaggio senza penali.

E’ poi facoltà del consumatore accettare o rifiutare discrezionalmente eventuali offerte alternative proposte dal Tour Operator o dall’Agenzia (destinazioni alternative, crediti da utilizzare successivamente, ecc.).

In caso di proposta di destinazioni alternative, il pacchetto offerto deve essere di valore pari o superiore e non possono essere richieste maggiorazioni di prezzo. In caso di valore inferiore deve essere restituita la differenza (art. 42 Codice del Turismo).

In mancanza di proposte alternative, o nel caso si decida di rifiutarle, è possibile utilizzare il modulo allegato (condiviso con FIAVET e con altre associazioni di consumatori) per fare valere la risoluzione del contratto e chiedere il rimborso delle somme anticipate. Alcuni Tour Operator pretendono, in questi casi, di trattenere una quota a vario titolo (spese amministrative, assicurazioni, ecc.).

Riteniamo che tali comportamenti siano illegittimi e che le somme anticipate debbano essere restituite integralmente, in applicazione del citato art. 42 C.d.T. Tuttavia, trattandosi di causa di forza maggiore, non dipendente dal Tour Operator, non sarà possibile richiedere il risarcimento di ulteriori eventuali danni causati dalla mancata partenza. Inoltre, a prescindere dallo “sconsiglio” del 16 agosto, riteniamo che anche chi ha rinunciato al viaggio nei giorni immediatamente precedenti fosse giustificato dalla situazione oggettiva dei luoghi di destinazione e dal comprensibile timore da essa generato.

La nostra sede di Milano in via Pepe 14 e il nostro numero verde, l’800168636, è a disposizione per valutare le posizioni individuali dei cittadini interessati e per supportarli nelle richieste di annullamento e di rimborso.

 

foto: Konstantin von Wedelstaedt